Buongiorno, vorrei sottoporvi una questione inerente la nuova normativa che prevede la costituzione di un super condominio ove il numero dei condomini, partecipanti a più caseggiati in un medesimo comprensorio, sia superiore a 60 unità. Nel nostro caso si tratta di un complesso nella riviera romagnola costituito da 7 palazzine da 12 appartamenti ciascuna.
L’amministrazione delle palazzine è al momento gestita da tre amministratori di cui due sono condomini. Alcuni condomini non sono d’accordo a costituire un unico condominio ne a consociarsi nel Super condominio. Come si deve procedere per non incorrere in sanzioni e rispettare la normativa.
Può uno degli attuali amministratori diventare amministratore del super condomino? Chi può ricoprire la carica di rappresentante dei singoli caseggiati?
Ogni caseggiato ha un suo Regolamento e tabelle millesimali proprie che stabiliscono i criteri di gestione delle parti comuni. Le sette palazzine hanno in comune dei giardini, l’illuminazione di strada e vialetti ed una sbarra che limita l’accesso ai soli residenti. Attendiamo vostro parere ringraziando in anticipo.
Distinti saluti.
Residenza Vele e Mare.
Buongiorno. Casualmente stiamo affrontando l’argomento in altro comparto nel basso Piemonte. A nostro avviso ed in base a consulenza legale acquisita presso Confedilizia riteniamo che anche nel vostro caso si possa dire che:
- Il super condominio esiste già di fatto in quanto lo stabilisce la nuova normativa e nessuno può sottrarsi alla partecipazione ;
- Ogni singolo condominio dovrà nominare un suo rappresentante scelto tra i condomini o anche tra soggetti esterni al caseggiato;
- Si dovrà redigere un Regolamento del Super condominio con stesura delle Tabelle Millesimali che attribuiscano le quote ad ogni singola palazzina. Dette quote verranno poi ripartite tra i condomini della palazzina con i millesimi “generali di proprietà”;
- L’amministratore del Super condominio , a nostro avviso , non potrà essere scelto tra uno degli amministratori delle palazzine a meno che non sia anche Condomino o la figura dell’amministratore sia in un caso “persona giuridica” e nell’altro “persona fisica”;
- Per quanto attiene le parti comuni di ogni singola palazzina le stesse verranno gestite dall’amministratore in carica mentre per le parti in comune del Super condominio verranno gestite dal Super amministratore che si rapporterà con i rappresentanti delle sette palazzine che a loro volta relazioneranno all’amministratore del loro stabile.
Nella speranza di essere stati esaustivi nella risposta porgiamo cordiali saluti .
Crispino Enrico dice
Dalla vostra risposta non si capisce molto bene chi deve gestire le parti comuni di ogni singola palazzina.
Il complesso edilizio in questione è costituito da 8 palazzine da 12 appartamenti ciascuna, e l’attuale amministrazione è gestita da tre amministratori.
Vostra risposta: <>
Forse è il caso di spiegare meglio di quanti amministratori si deve avvalere il complesso in questione.