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27 Luglio 2015 by Alberto Mattioli Lascia un commento

Art. 1138: Regolamento di condominio

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO TERZO. Della proprietà – TITOLO SETTIMO. Della comunione – CAPO SECONDO.

Del condominio negli edifici

ARTICOLO 1138: Regolamento di condominio

Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese , secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.

Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. (1)

Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.

Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. (2)

 

—–

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 16 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.  Si riporta di seguito il testo previgente:

“Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall’ultimo comma dell’art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell’art. 1107”.

 

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 16 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013

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