Buongiorno Mattcons – amministro un piccolo condominio in Oregina essendone anche condomina, si pone il problema di regolarizzare il contratto di affitto della ex portineria e vorrei sapere quali sono gli adempimenti da rispettare e nello specifico se il caseggiato deve dotarsi del Certificato Energetico dell’appartamento che si andrà ad affittare. Complimenti per il vostro sito chiaro e facilmente consultabile.
Grazie. Distinti saluti.
Romina-76.
Buonasera Romina, che invidia se 76 è l’anno di nascita e grazie per i complimenti che fanno sempre piacere.
Entrando nel merito del Suo quesito precisiamo che qualunque contratto di locazione dovrà essere regolarmente registrato presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed il suo reddito dichiarato in sede di presentazione della dichiarazione dei reddito da ogni proprietario/partecipante al condominio in base alla quota percepita e dichiarate dall’amministratore.
In base alle previsioni di legge, recentemente modificate con il Decreto Legge – Destinazione Italia, bisognerà inserire nel contratto «apposita clausola» con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
In caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario ( nel vostro caso il condominio ) che non ottempera all’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
Nei contratti di locazione, di singola unità immobiliare, soggetti a registrazione, l’omessa dichiarazione, da evidenziare in «apposita clausola» come sopra specificato, comporta a carico delle parti il pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 4.000 euro; sanzione che si riduce alla metà (minimo 500 euro – massimo 2.000 euro) se la durata della locazione non supera i tre anni ( es. contratto 3+2 concordato ).
Riportiamo uno stralcio del Decreto Legge:
Durante le trattative (di compravendita o di locazione) venditori e locatori devono «rendere disponibile» al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l’«attestato di prestazione energetica» (che ha validità temporale massima di 10 anni, a partire dal suo rilascio).
In caso di compravendita, l’attestato deve essere consegnato all’acquirente In caso di locazione, l’attestato deve essere consegnato al conduttore .
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