Nel caseggiato dove abito e sono proprietario di un appartamento vi sono due condomini che regolarmente non pagano puntualmente le rate di amministrazione. Quali azioni possono essere intraprese dall’Assemblea e dall’amministratore?
Ai sensi e per gli effetti della nuova normativa in materia di Condominii gli amministratori condominiali sono obbligati ad intraprendere azioni legali contro ai condomini morosi non in regola con il pagamento delle rate condominiali approvate dall’Assemblea.
Se la morosità si protrae oltre un semestre l’Amministratore dovrà intraprendere l’azione nei confronti del moroso e potrà anche sospendere allo stesso la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato . L’art. 1129 del Codice Civile- comma 9, obbliga l’amministratore di agire legalmente nei confronti dei condomini morosi a tutela dell’intera compagine condominiale.
L’Assemblea può esonerare l’Amministratore da intraprendere azioni legali verso i condomini L’art. 63 delle disposizioni d’attuazione del Codice Civile obbliga l’amministratore di condominio a segnalare ai fornitori i nominativi dei condomini morosi che impediscano di poter onorare il pagamento delle fatture emesse dagli stessi fornitori. E’ chiaro che l’amministratore non potrà sottrarsi dalla comunicazione di detti dati, non esistendo neppure la possibilità di essere esentato dall’assemblea.
I creditori in prima istanza non potranno però agire giudizialmente contro tutto il condominio, ma dovranno prima intraprendere azioni solo contro i morosi e potranno agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti solo dopo l’escussione dei condomini morosi segnalati dall’Amministratore.
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