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6 Ottobre 2016 by Alberto Mattioli 8 commenti

A che distanza dal confinante è possibile piantare piante? Quale altezza massima?

Buongiorno. A che distanza dal confinante e’ possibile piantare piante?Fino a che altezza possono arrivare? E se le foglie o alcuni rami vanno nella proprietà del confinante a cosa vado incontro?

Attualmente le sue piante orto sono piantate anche a pochi centimetri dalla rete che ci separa. Può farlo?
Ringrazio sin d’ora per l’ aiuto. Francesco.

Buongiorno sig. Francesco,

il Codice civile (art. 892) indica puntualmente le distanze che i proprietari di fondi confinanti sono tenuti a rispettare tra gli alberi piantati nel loro terreno e il confine. Quanto sopra è finalizzato al rispetto delle distanze per evitare che i propri alberi occupino il terreno dei confinanti, arrecando danni ai vicini ad esempio una diminuzione di aria, irradiamento solare, garantendo nel contempo alle piante di crescere in spazi adeguati alle loro tipologie.

In mancanza di distanze dai confini diverse previste dagli usi locali o da specifici regolamenti , dovranno essere rispettate le seguenti distanze .

  • alberi di alto fusto: 3 metri;
  • alberi non di alto fusto: un metro e ½;
  • viti, arbusti, siepi, piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo (la distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie): mezzo metro.

Le distanze si misurano dalla linea del confine considerando base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, oppure dalla linea stessa al luogo dove venne a suo tempo fatta la semina.

Il principale problema della norma è definire cosa si intende per: alberi di alto fusto o meno.

Il Codice Civile tenta di dare una definizione, stabilendo che:

  • si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge a notevole altezza, come ad esempio i noci, i platani, le querce, i pini, i castagni, gli olmi, i cipressi, i pioppi e piante similari, mentre vengono considerati alberi non di alto fusto quelli il cui fusto, cresciuto ad altezza non superiore a tre metri, si irradia in rami.

Alcuni Giudici si sono pronunciati in merito cercando di fornire criteri non legati al censimento di tutte le specie di piante, che risulterebbe di difficile esecuzione; in base alle sentenze emesse vengono considerati di alto fusto gli alberi quelli che in botanica sono classificati come tali, oltre a tutti quelli hanno il tronco ramificato ad altezza superiore ai tre metri. Diversamente non sono considerati di alto fusto, gli alberi il cui tronco e i cui rami principali (esclusi quindi i rami portatori di frutti e foglie costituenti la chioma dell’albero) non superano i tre metri.

Rispetto a quanto precedentemente esposto costituisce eccezione la presenza di un muro divisorio sul confine. In presenza di muro divisorio, in comune con il confinante o di proprietà esclusiva, possono non essere osservare le distanze minime tra gli alberi e il confine stesso purché le altezze degli alberi non superino l’altezza del muro posto sul confine . Detta eccezione affinché il vicino non subisca diminuzione di aria , veduta e luce .
Gli alberi piantati su terreni demaniali , quindi di proprietà dello Stato , costituiscono altra eccezione . In tal caso bisogna considerare che un’importante sentenza ha stabilito che il proprietario del fondo contiguo a quello demaniale , non può chiedere il taglio degli alberi posti a distanze inferiori a quelle di legge, e che il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale è in ogni caso tenuto ad evitare che l’espansione delle radici degli alberi piantati nella proprietà demaniale possano recare danno alla proprietà confinante

L’art. 894 del codice civile , stabilisce inoltre che il confinante può chiedere ed ottenere che gli alberi e le siepi che nascono o sono stati piantati a distanza inferiore rispetto a quelle sopra indicate , vengano estirpati . Il confinante può esercitare il diritto di cui sopra ,indipendentemente dal reale disagio arrecato dagli alberi che sono nati o che sono stati piantati a distanza non legale . Quanto sopra vuol specificare che il Giudice è tenuto a valutare il rispetto delle distanze e non anche ad accertare la sussistenza di danni specifici .
Le leggi speciali che tutelano il paesaggio e l’ambiente non possono essere invocate da chi pianta alberi violando le distanze dal confine per evitarne la estirpazione . quanto sopra in quanto i vincoli che tutelano il paesaggio e l’ambiente sono finalizzati a proteggere una zona nel suo complesso e non un determinati tipi di piante o fondi privati specifici.

In materia di distanze legali tra gli alberi e il confine, è necessario considerare che per quanto riguarda rami e radici che, come noto , possono estendersi in natura ben lontano dal tronco e possono sconfinare nei terreni confinanti , pur rispettando le distanze previste dalla legge e dalle nome vigenti il codice civile tutela il vicino consentendogli i di chiedere ed ottenere la potatura dei rami che invadono la sua proprietà ed inoltre di tagliare autonomamente le radici che invadono il fondo di sua proprietà . Quanto sopra esposto se usi locali o regolamenti non dispongono diversamente.
Anche in questo caso la tutela dell’ambiente e del paesaggio non limita il diritto di pretendere dal vicino la potatura dei rami degli alberi . Il diritto di far sconfinare i rami sul terreno confinante non può essere acquistato nemmeno per usucapione in quanto , in qualsiasi momento ,può essere richiesta la potatura degli alberi .
Può accadere che i frutti degli alberi cadano naturalmente nel terreno del vicino , in questo caso il codice civile stabilisce che i frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo confinante appartengono di diritto alla proprietà del fondo stesso su cui sono caduti. Nel caso in cui gli usi locali stabiliscano che i frutti caduti sul terreno altrui rimangono di proprietà del titolare degli alberi , il codice civile all’art. 843 prevede l’applicazione della norma relativa per l’accesso al fondo confinante , in base alla quale il proprietario deve consentire l’accesso nel suo fondo per il recupero delle cose di proprietà altrui.

Per quanto riguarda gli ortaggi piantanti nel fondo con lei confinante valgono le regole di cui sopra .

Nella speranza di essere stati utili porgiamo distinti saluti .

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Commenti

  1. Vito ingrande dice

    16 Marzo 2018 alle 7:37

    C’e una norma che vieta di piantumare alberi accanto a chiese, monumenti, palazzi ed edifici storici, statue, arene, ecc.? Se si, potete indicarmela? Grazie.

    Rispondi
  2. MARIA GRAZIA dice

    19 Luglio 2018 alle 12:25

    sulla rete di confine tra due proprieta’ il vicino ha paintato zucchine dove escono nella mia proprieta’ io ho raccolto i fiori che erano nati nella mia parte ho sbagliato a raccoglierli la mia vicina mi ha terrorrizzato dicendomi che mi ha filmato grazie x la risposta

    Rispondi
    • Alberto Mattioli dice

      19 Luglio 2018 alle 13:36

      Buonasera,
      a rigore di codice civile i frutti dell’albero sono di proprietà del proprietario dell’albero a meno che non cadano naturalmente nel fondo del vicino e in questo caso diventano di proprietà di colui che detiene il fondo. E’ altresì vero che il proprietario dell’albero dovrebbe provvedere al taglio dei rami che sporgono nel fondo adiacente e quindi in caso di inerzia il vicino potrebbe provvedere in proprio valutando se tenere i frutti a compensazione dei costi sostenuti.

      Cordiali saluti.

      Rispondi
  3. Eva dice

    5 Aprile 2019 alle 12:02

    Buon giorno vorrei sapere, avendo piante di limoni sotto il balcone e una enorme pianta d’ arancio che con i suoi rami oltre che in altezza, è quindi superando di un abbondante metro i fili per stendere togliendo quindi visuale e aria, si estende anche in larghezza, avvicinandosi quasi al mio balcone, vorrei sapere compresi di rami a quanto deve stare per legge in altezza, da sotto il balcone e di quando in avvicinamento, ripeto compresi di rami. Grazie

    Rispondi
  4. Di miceli maria dice

    8 Luglio 2019 alle 5:44

    Buongiorno…nel 2007 ho acquistato casa di fronte a casa di riposo, la quale ha in proprietà un campo per ampliamento dello stesso dove , in seguito , verso il 2011, ha deciso di piantare un pioppeto. Queste piante , da circa due anni ci stanno portanti molti disagi, in quanto ci stanno tirando via visuale , problemi con antenne, senza contare che al momento della fioritura polline , ci troviamo tappeti di piumini ovunque, rovinando nostra vegetazione da giardino e in più non sono curati a livello di disinfestazione da processionaria e quindi , l’anno scorso ne abbiamo raccolto bidoni pieni.
    Ques’anno temiamo stessa situazione , in quanto il fogliame è già pieno di ragnatele…
    Non possiamo chiedere e pretendere l’estirpazione di questo pioppeto?
    La prego di darmi una risposta…grazie in anticipo

    Rispondi
  5. ENRICO dice

    15 Luglio 2019 alle 15:04

    DIFRONTE CASA MIA ANNO PIANTATO DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO LA DOVE ANNO TOLTO LA VISIBILITA’ DEL PANORAMA INERENTE ALLA REGGIA QUISISANO E ALLA MONTAGNA DEL FAITO VORREI SAPERE SE LA LEGGE CONSETE PIANTARE ALBERI ALTO FUSTO ( LA ZONA E SOTTO VINCOLO PAESAGGISTICO )

    Rispondi
  6. Elvira Mastroleo dice

    17 Agosto 2021 alle 5:06

    La mia vicina ha una passiflora che invade la mia proprietà e recinzione come comportarmi? Grazie

    Rispondi
    • Alberto Mattioli dice

      7 Febbraio 2022 alle 15:20

      Buonasera ,
      può chiedere alla Sua vicina di far potare a sue spese la pianta e qualora non procedesse Lei può potare quanto invade la Sua proprietà .
      Cordiali saluti .

      Mattcomns s.r.l.s.

      Rispondi

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