Mattcons

  • Mattcons
  • Gestione e Consulenza
  • Chi Siamo
  • Condominii in gestione
  • Domande e Risposte
  • Contattaci
Ti trovi qui: Home / Documenti e regolamenti / Art. 1129: Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

6 Luglio 2015 by Alberto Mattioli Lascia un commento

Art. 1129: Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.

(1)

—–

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 9 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.  Si riporta di seguito il testo vigente fino al 17.06.2013:

“(Nomina e revoca dell’amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.

Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro.”.

Non ci sono articoli correlati.

Archiviato in:Documenti e regolamenti Contrassegnato con: Nomina Amministratore di Condominio, Obblighi Amministratore di Condominio, Revoca Amministratore di Condominio

Cerchi un amministratore di condominio a Genova?

Contattaci ora!

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Vendi e affitta senza commissioni

immobiliare-icoMattcons, per i propri condomini, gestisce senza commissioni, in collaborazione con la ditta Mattioli Consulenze Immobiliari, la vendita e la locazione di immobili. Controlla ora le proposte di questo mese sulla pagina nel sito immobiliare.it.

Vuoi proporre il tuo immobile? Contattaci ora

Collegati a Miocondominio

Accesso riservato ai sigg. condomini

Miocondominio.eu

Categorie del blog

  • Domande e Risposte
  • Documenti e regolamenti

Ultimi Articoli

  • Massimo numero di deleghe per riunione condominiale
  • Suddivisione delle spese di proprietà tra appartamento e box
  • Amministratore di condominio e compensi spontanei
  • Spese per allacciamento autoclave, chi paga?
  • Devo contribuire alle spese luce di un’area condominiale non di mia competenza?

Articoli più letti del mese

  • Massimo numero di deleghe per riunione condominiale
  • Uno stabile di 4 appartamenti è da considerarsi un condominio?
  • Costituire un condominio con meno di 8 proprietari
  • Bisogna costituire un Condominio e avere un amministratore professionista?
  • A che distanza dal confinante è possibile piantare piante? Quale altezza massima?
  • Esempio Regolamento Condominiale
  • Costituire un condominio per villetta con 3 proprietari.
  • Piante e fiori ai confini del condominio, regole e distanze obbligatorie
  • Deleghe, attribuzioni e termini delle assemblee di condominio
  • Istituire un Condominio con meno di 8 Condòmini

Archivio

La nostra presentazione

Scarica il file PDF

Mattcons s.r.l.s.

Mattcons Logo
Mattcons s.r.l.s.
Amministratore Condominio Genova
Via Casaregis 20 A, Genova, 16129 - Italia
Telefono: (0039) 010 - 592219
Email: segreteria@mattcons.it
P.IVA: 02303620997
C.F.: 02303620997

Find us

  • Google Plus
  • Facebook
  • Yelp
  • WordPress.org
  • ...

Partners

  • I nostri partners commerciali

Facebook

Mattcons srls

Google Plus

Copyright © 2023 · Design e Posizionamento su Google by EVE Milano Consulenza SEO

Copyright © 2023 · Executive Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Accedi