Nel ristrutturare un vecchio appartamento arrivatoci per successione ci siamo accorti che non esiste la terra dell’impianto elettrico.
L’amministratore di condominio, da noi interpellato, asserisce che tocca ad ogni condomino portare la propria terra ad una puntazza che si trova negli scantinati, mentre il nostro elettricista insiste nel dire che c’è una legge che obbliga il condominio a portare la suddetta terra ad ogni piano salvo poi la facoltà di ogni condomino di allacciarsi o meno.Cosa dice la legge al riguardo?
Grazie in anticipo per la risposta.
Buonasera sig. Marco ,
il suo quesito affronta uno dei punti più dibattuto nell’interpretazione della legge: anche i condominii sono obbligati alla dotazione/verifica dell’impianto di terra?
La risposta, a nostro avviso, è affermativa, poiché all’interno dei caseggiati nelle parti comuni si individuano ambienti di lavoro come da D.P.R. 462/01. Anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente come portierato, giardinieri etc., deve in ogni caso essere garantita la sicurezza di coloro che sono chiamati a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico.
Citiamo ad esempio la ditta per la manutenzione dell’impianto ascensore o dell’impianto riscaldamento, la ditta incaricata per pulizie e così altri operatori che intervengono nelle parti comuni. Qualora si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamento dell’impianto, è indiscutibile che la responsabilità ricadrà sul proprietario e/o sull’amministratore. Nulla c’entra se il condominio non ha dipendenti diretti. Come già detto la ditta delle pulizie potrebbe esserlo o qualsiasi altro operatore che presti la propria opera lavorativa all’interno del condominio.
E’ responsabilità professionale dei tecnici che di volta in volta operano per conto del condominio di informare l’amministratore ad ottemperare agli obblighi di legge ed in presenza di impianti non rispondenti alla normativa vigente consigliarlo ad adeguarli. Bisogna tener presente che è obbligatorio aggiungere l’impianto di terra in occasione di ampliamenti anche di un solo circuito, rifacimento o semplicemente per installare un’antenna televisiva che richiede la messa a terra della calza del cavo coassiale. Non può essere quindi rilasciata la DIRI (dichiarazione di rispondenza) per impianti che hanno subito ampliamenti dopo il 13/3/90 senza avere prima eseguito l’impianto di terra.
L’amministratore, in caso di infortunio provocato dall’impianto elettrico condominiale non a norma, deve poter dimostrare di aver provveduto a far effettuare le verifiche da parte di tecnici e verificatori esperti e competenti. In caso di incendio, inoltre, le compagnie di assicurazione rispondono solo se si dimostra di aver effettuato verifiche periodiche dell’impianto elettrico nei modi e tempi corretti in linea con il DPR 462/01 producendo idonea documentazione . Pertanto il vostro amministratore dovrebbe preoccuparsi di avere un impianto “ comune unico dell’edificio ” messo a disposizione dei condomini , sia di chi svolge una propria attività lavorativa all’interno del caseggiato (uffici, negozi, ambulatori etc.), sia per gli appartamenti che in occasione delle ristrutturazioni adeguano i propri impianti privati.
Avere la “puntazza” nello scantinato non vuol dire essere in regola. Una semplice presa di corrente nelle zone comuni presuppone la regolare messa a terra dell’impianto elettrico condominiale. In caso di infortunio la responsabilità ricadrà sull’amministratore e sui condomini. Invitate quindi l’amministratore ad ottemperare alla normativa vigente . L’adeguamento di un impianto, non può non comprendere anche la realizzazione dell’impianto di terra.
Consigliamo inoltre di chiedere al vostro amministratore di produrre la Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto (essendo realizzato ante 2008) ai sensi del D.M 37/08 firmata da un tecnico abilitato .
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