Con riferimento all’entrata in vigore della nuova normativa in materia di Condominio, vorrei sapere quali sono gli articoli del codice civile a cui si può andare in deroga e con quali maggioranze.
Per brevità di risposta andiamo ad analizzare quali sono invece gli articoli del codice civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso a cui NON SI PUÒ ANDARE IN DEROGA.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1139 del codice civile e dell’art.72 delle disposizioni di attuazione del codice civile in nessun caso l’assemblea e i regolamenti di condominio, anche di natura contrattuale, possono derogare alle disposizioni:
- degli articoli del codice civile :
- 1.118 secondo comma (rinuncia a diritto su parti comuni);
- 1.119 (indivisibilità);
- 1.120 (innovazioni);
- 1.129 (nomina, revoca e obblighi dell’amministratore);
- 1.131 (rappresentanza);
- 1.132 (dissenso dei condomini rispetto alle liti);
- 1.136 (costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni);
- 1.137 (impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea).
- degli articoli delle disposizioni di attuazione del codice civile:
- 63 (riscossione contributi in base allo stato di riparto approvato dall’assemblea);
- 66 (convocazione assemblee ordinarie e straordinarie);
- 67 (rappresentanza in assemblea – conferimento deleghe);
- 69 (revisione tabelle millesimali).
Per quanto attiene alle maggioranze necessarie per le delibere inerenti deroga alle restanti disposizioni in materia si rimanda alla lettura della disciplina definitiva come modificata dal testo di riforma del condominio.
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