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1 Gennaio 2015 by Alberto Mattioli Lascia un commento

Deleghe, attribuzioni e termini delle assemblee di condominio

Quali sono le attribuzioni dell’Assemblea del Condominio? Quali sono i termini per la convocazione dell’Assemblea ed i limiti previsti per il conferimento di deleghe ai partecipanti all’Assemblea ?

Gli argomenti sui quali l’assemblea di Condominio è preposta ed ha il potere di assumere delibere che siano impegnative per tutti i condomini, sono sanciti dal codice civile e sono i seguenti:

  • la nomina, la conferma o la revoca dell’amministratore condominiale e la determinazione del suo compenso;
  • l’approvazione del rendiconto annuale sulla gestione dell’amministratore e la relativa ripartizione tra i condomini ;
  • l’approvazione del preventivo delle spese occorrenti per l’anno successivo e alla relativa ripartizione tra i condomini;
  • le opere di manutenzione straordinaria da eseguire, con l’obbligo di deliberare la costituzione di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.

L’amministratore deve convocare l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria, anche in via straordinaria ogni qualvolta lo riterrà necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del condominio.

Gli argomenti che verranno trattati e per i quali saranno assunte deliberei nel corso dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere evidenziati in maniera dettagliata nell’ordine del giorno, da portare a conoscenza di tutti i condomini prima dell’assemblea, in modo da permettere loro di partecipare alla discussione ed alle delibere conseguenti idoneamente preparati . E’ da escludersi quindi che, pur contenendo l’ordine del giorno la voce  “Varie ed eventuali”, l’assemblea possa legittimamente assumere delibere su argomenti non specificamente indicati nei punti elencati nell’avviso di convocazione.

La comunicazione, sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria, deve pervenire a ciascun condomino almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione , tramite lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o a mezzo consegna a mani e deve contenere il luogo, la data e l’ora in cui l’assemblea è convocata.

La convocazione deve inoltre riportare i punti all’ordine del giorno. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, le assembleari sono annullabile su istanza dei dissenzienti , degli astenuti o degli assenti nei termini previsti dall’art. 1137 del Codice Civile .

A partecipare all’Assemblea possono essere delegati anche persone esterne al Condominio ed in caso di condominio con più di VENTI partecipanti non potranno essere portate deleghe per più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

All’amministratore di condominio NON POSSONO ESSERE CONFERITE DELEGHE PER LA PARTECIPAZIONE A QUALUNQUE ASSEMBLEA.

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