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9 Marzo 2016 by Alberto Mattioli Lascia un commento

Costituzione di un condominio tra edifici contigui

Due fabbricati, distinti da due diverse particelle catastali ma con ingresso comune, possono costituirsi come condominio.
Da precisare che dall’ingresso comune si diparte un’unica scala che porta ad una corte comune dove ci sono gli ingressi di tutti gli appartamenti dei due fabbricati distinti da due particelle catastali diverse.

Pasquale Belluomo

Buongiorno sig. Pasquale,

  • se il numero dei condomini è superiore a 8 è obbligatorio nominare un Amministratore;
  • se il numero dei condomini è superiore a 10 è obbligatorio dotarsi di Regolamento di Condominio che contenga le norme circa l’uso delle parti comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a tutti i condomini, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione;
  • quando i condomini sono almeno 9 scatta l’obbligo di costituire il condominio.

Potete quindi costituire il Condominio e sarebbe anche consigliato redigere un Regolamento di Condominio sempre tenendo conto di quanto sopra esposto.

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