In occasione della prossima assemblea di Condominio verrà portato in discussione all’ordine del giorno il rifacimento dei lastrici solari di proprietà esclusiva di quattro condomini. Uno di loro nel contempo informa di voler realizzare una veranda a copertura del suo terrazzo. Come devo comportarmi e quali sono i criteri corretti per la ripartizione delle spese. Si può configurare un aumento di volumetria dell’appartamento ove si vuole realizzare la veranda e si possono modificare i millesimi dell’appartamento oggetto di ampliamento?
Nel caso esposto, ai sensi dell’art.1126 c.c., salvo diverse attuazioni previste nel Regolamento di Condominio, che suggerisco sempre di controllare prima di assumere delibere che potrebbero essere nulle, le spese di rifacimento del lastrico solare sono da dividere:
- 1/3 a carico di coloro che ne hanno l’uso esclusivo
- 2/3i a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
In merito alla segnalazione di volere realizzare una veranda, fermo restando l’acquisizione da parte del condominio interessato di tutti i permessi da parte dell’autorità competente, se non viene lesa la struttura ed il decoro architettonico del caseggiato, ciò è consentito senza dover chiedere il permesso all’assemblea.
Quanto sopra sempre fatto salvo le disposizioni del Regolamento di Condominio considerando che l’art.1126 del c.c. è norma derogabile e quindi un regolamento di natura contrattuale o una delibera adottata all’unanimità dei partecipanti al condominio possono prevedere un criterio diverso per la ripartizioni delle spese.
L’aumento di volumetria si configura se viene modificata di più di 1/5 l’originaria superficie. Riteniamo nel caso corretta la modifica delle tabelle millesimali di proprietà in quanto si palesa un incremento di superficie che altera il valore proporzionale dell’appartamento.
La modica delle tabelle millesimali deve essere adottata dalla’assemblea con la maggioranza prevista del secondo comma dell’art. 1136 del codice civile ed i costi dovranno essere sostenuti da chi ha dato luogo alla modifica.
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