Prossimamente il nostro condominio dovrà deliberare l’esecuzione di lavori straordinari che concernono il completo rifacimento delle facciate e del tetto del caseggiato.
In base alla stima dei lavori fornita da un consulente tecnico risulta un cospicuo importo oltre 350.000 euro, a carico dei proprietari e il nostro amministratore ci ha anticipato che in base alla nuova normativa si dovrà costituire un fondo per garantire il puntuale pagamento dell’impresa. Trattandosi di somma considerevole vorrei sapere se realmente noi proprietari dovremo versare in anticipo tutto quanto spettante all’impresa che verrà scelta. Grazie e auguri di Buona Pasqua. Attilio T. Savona.
Effettivamente nella sua prima stesura l’art. 1135 del c.c. prevedeva la costituzione in via preventiva di un fondo atto a coprire l’intero importo dei lavori deliberati e tale norma aveva di fatto paralizzato l’esecuzione dei lavori straordinari nel condominio, in particolare quelli di importi rilevanti considerata l’oggettiva difficoltà dei condomini, considerato il periodo di crisi economica che affligge il paese, di anticipare all’amministratore le quote spettanti.
Con le previsioni dell’ art. 1, comma 9 lett. d) del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, si è cercato di porre rimedio a tale problematica,cambiando il primo comma n. 4 dell’art 1135 c. c. prevedendo: “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne preveda il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Il fondo speciale necessario per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria potrà quindi essere costituito di volta in volta, con versamenti parziali corrispondenti ai singoli stati di avanzamento dei lavori pattuiti con l’impresa esecutrice.
Per rendere operativo quanto sopra sarà utile e necessario prevedere nel testo del contratto di appalto con l’impresa scelta dall’Assemblea, oltreché le modalità ed i tempi di pagamento anche che tra uno stato avanzamento lavori e l’altro i condomini dovranno avere il tempo di versare le quote di competenza per far fronte alla graduale costituzione del fondo spese. L’assemblea potrà comunque deliberare di costituire il fondo in via anticipata se ritenesse tale forma più consona alle esigenze del caso.
E’ comunque importante che l’amministratore ponga la massima attenzione nella redazione del contratto di appalto, avvalendosi anche della consulenza di tecnici e professionisti tenendo presenti tutte le esigenze dei condomini e le previsioni di legge.
Contraccambiamo gli auguri di buona Pasqua.
Lascia un commento